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Per l'applicazione delle tabelle organiche di cui all'art. 1 e' data al Governo la facolta' di derogare alle disposizioni di cui all'art. 38 (ultimo comma) del testo unico delle leggi sul genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522.
Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
