Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Entro il termine di un anno dalla promulgazione della presente legge potranno essere nominati senza esame ingegneri allievi nel Real corpo del genio civile i laureati in ingegneria nelle Regie scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori, nei politecnici e nelle scuole superiori politecniche, che abbiano riportato non meno di 85 punti su cento nell'esame di laurea, e di 80 in media, separatamente in ciascun anno dell'ultimo triennio, e che siano forniti degli altri requisiti richiesti dall'art. 34 del vigente testo unico della legge sul genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522.

[2]Tali nomine saranno disposte su conforme parere del Comitato del personale del genio civile, e sara' titolo di preferenza il servizio tecnico prestato lodevolmente in uffici governativi.

[3]Ai posti di ingegnere di 3ª classe che rimarranno disponibili dopo la promozione degli ingegneri allievi in servizio al 1° luglio 1908 e degli aiutanti aventine gia' diritto a sensi dell'art. 48, secondo comma, del testo unico, potranno essere nominati, entro il 31 dicembre 1908, gli aiutanti di ruolo, gli avventizi e i giornalieri del Genio civile forniti del diploma d'ingegnere, che a quella data abbiano prestato servizio per almeno due anni nell'Amministrazione dei lavori pubblici, e non abbiano oltrepassato il 40° anno di eta', purche' in base ai servizi prestati ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del personale, il quale ne determinera' anche la graduatoria in base alla anzianita' di servizio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 luglio 1909, n. 434

1

La L. 1 luglio 1909, n. 434 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' esteso inoltre al corpo delle miniere, con effetto sino al 31 dicembre 1909, il disposto dell'art. 2, ultimo comma, della stessa legge del 9 luglio 1908, n. 403".

Testo in vigore dal 27 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1908 al 27 luglio 1909.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 luglio 1909, n. 434

    La L. 1 luglio 1909, n. 434 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' esteso inoltre al corpo delle miniere, con effetto sino al 31 dicembre 1909, il disposto dell'art. 2, ultimo comma, della stessa legge del 9 luglio 1908, n. 403".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;403~art2 · fonte del testo

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