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Agli impiegati dei ruoli aggiunti che al momento dell'applicazione della presente legge si trovino provvisti di stipendio inferiore a quello minimo attribuito alla categoria alla quale sono assegnati, lo stipendio sara' aumentato della differenza a decorrere dal 1° luglio 1908.
Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
