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[1]Sono approvate e rese esecutive le tabelle organiche del personale del Reale corpo del genio civile, del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, del personale dell'Agro Romano e dei fari e fanali, allegate alla presente legge.
[2]Le tabelle A, B, C e D, avranno effetto dal 1° luglio 1908.
[3]Gli aumenti di stipendio portati dalle tabelle stesse, saranno corrisposti per meta' dal 1° luglio 1908 e per l'intiero dal 1° luglio 1909.
[4]Sara' tuttavia corrisposto per intero dal 1° luglio 1908 l'aumento di stipendio assegnato agli ingegneri allievi.
Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
