Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per le comunicazioni, quando le esigenze della navigazione e dell'industria peschereccia lo giustifichino, puo' consentire, per il periodo di tre anni a partire dal giorno dell'andata in vigore della presente legge:
- 1)che i motoristi navali di 1° classe, di cui all'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori di potenza superiore ai 400, ma non agli 800 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, nonche' motori a combustione interna o a scoppio di potenza superiore ai 200 ma non ai 400 cavalli-asse installati su navi di cui al penultimo comma del citato articolo 11;
- 2)che i motoristi navali di 2ª classe, di cui all'art. 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori a combustione interna di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure motori a combustione interna od a scoppio di potenza superiore ai 100, ma non ai 250 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi o galleggianti adibiti al trasporto di merci per navigazione costiera entro i limiti dei compartimenti marittimi adiacenti a quello di iscrizione della nave o del galleggiante, nonche' su navi e galleggianti adibiti alla pesca. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Benni - Lantini - Rossoni
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 luglio 1941, n. 787
1La L. 4 luglio 1941, n. 787 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La facolta' concessa al Ministro per le comunicazioni con l'art. 2 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1030, e' prorogata per un periodo di cinque anni".
Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
