Per l'anno 1952, a favore dei Comuni e delle Province che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti agli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di otto miliardi, e puo' essere autorizzata la assunzione di mutui da parte degli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze. Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51. Per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere altresi' utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513 e 24 giugno 1952, n. 663, nonche' le eventuali rimanenze sui fondi assegnati per l'integrazione temporanea riguardante l'anno 1952, prevista dall'art. 2 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Testo vigente dal 7 aprile 1953

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-27;177~art1 · fonte del testo

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