Non possono beneficiare del contributo statale previsto dall'art. 1 della presente legge i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale nonche' i Comuni e le Province che fruiscono di particolari provvidenze recate da leggi speciali e cioe':

  • a)le Amministrazioni comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno del 1951 e dell'autunno del 1953 ammesse ai benefici previsti dalle leggi 23 maggio 1952, n. 633, e 27 dicembre 1953, n. 938;
  • b)i Comuni ammessi ai benefici delle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, 9 aprile 1953, n. 297, e 11 giugno 1954, n. 354. I Comuni e le Province che non sono ammessi a beneficiare del contributo statale e che non riescono a pareggiare il bilancio dell'anno 1953, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51. Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale Rimangono in vigore, ai fini dei pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1953 e 1954, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Testo vigente dal 16 agosto 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;635~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari