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La garanzia di cambio e tutti gli oneri che siano derivati o possano derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, fanno carico al Tesoro dello Stato e formeranno oggetto di conguaglio quinquennale, il primo dei quali verra' effettuato il 30 giugno 1960. Il beneficio della garanzia di cambio e dell'accollo degli oneri di cui al precedente comma, si intende esteso ai prestiti all'estero gia' contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 19 agosto 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art40 · fonte del testo

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