Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1962 al 1 gennaio 1970. Leggi il testo vigente →

Il beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie previsto nell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprieta' dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche, contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurta' di debiti contratti ai fini del pagamento. ((I benefici di cui al precedente comma si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei Consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonche' ai trasferimenti dai Consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali)). Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste, il beneficio di cui al precedente comma puo' essere assentito per gli atti di acquisto in proprieta', in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati. Con lo stesso decreto puo' essere concesso il beneficio della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

Testo in vigore dal 3 novembre 1962 al 1 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1957 al 3 novembre 1962. 47 parole aggiunte.

… garanzia del prezzo insoluto e per sicurta' di debiti contratti ai fini del pagamento. aggiunto: I benefici di cui al precedente comma si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei Consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonche' ai trasferimenti dai Consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art37 · fonte del testo

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