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La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, direttamente impiegata nella esenzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte, e' esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B nei cinque esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art34 · fonte del testo

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