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Alle imprese, che nei territori indicati all'art. 18 provvedano all'impianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati assumendone l'esercizio, le Amministrazioni comunali possono concedere, per non piu' di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, esenzioni parziali o totali dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 161 e seguenti), e anche da altre imposte, ivi compresa quella di consumo. Le Amministrazioni comunali possono altresi' concedere facilitazioni per la cessione a tali imprese in proprieta', in enfiteusi o in locazione, dei terreni e fabbricati loro occorrenti.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 30 giugno 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art33 · fonte del testo

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