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Il termine del 1° gennaio 1958 stabilito dall'art. 3 della legge 16 aprile 1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per la parte che si rendera' disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, e' prorogato al 30 giugno 1965.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 30 giugno 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art28 · fonte del testo

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