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La Cassa per il Mezzogiorno ha facolta' di concedere, sulle obbligazioni che gli Istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mercato ai sensi dell'art. 11 della legge stessa, un contributo per il pagamento interessi nella misura, con i limiti e con le modalita' che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Un contributo, da stabilirsi nella misura, con i limiti e le modalita' di cui al comma precedente, potra' essere inoltre concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi a singole operazioni effettuate dagli Istituti anzidetti con fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o dalla Cassa stessa, ne' provengano da obbligazioni gia' fruenti di contributo ne' siano attinti presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Mediocredito). Analogo contributo, sempre nella misura, nei limiti e con le modalita' innanzi previste, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno anche per operazioni di finanziamento destinate allo sviluppo della attivita' industriale nel territorio di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche, effettuate con fondi non provenienti da anticipazioni statali o dalla Cassa per il Mezzogiorno o comunque attinti a Mediocredito, da Istituti di credito aventi sede fuori del territorio medesimo e autorizzati all'esercizio del credito a medio termine. Art. 25. Le somme che riaffiorirranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:

  • 1)dei fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, numero 1452;
  • 2)dei fondi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;
  • 3)dei prestiti decennali concessi alle dette sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e della legge 30 giugno 1952, n. 763, sono destinate, sino al 30 giugno 1965:
  • a)alla copertura, nella misura prescritta, delle perdite accertate sui prestiti concessi ai termini dello leggi innanzi indicate;
  • b)alle temporanee esigenze di tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'incasso dei mutui concessi con il ricavato delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e la scadenza delle obbligazioni medesime;
  • c)alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime;
  • d)alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a lire 50.000.000 a medie e piccolo imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro nel territorio di competenza;
  • e)alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere c) e d). Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e), sara' fissato; annualmente dal Comitato interministeriale per il credito, in armonia alle leggi vigenti.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 19 agosto 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art24 · fonte del testo

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