Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art20 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari