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I prestiti destinati alla conduzione delle aziende agricole ed alla utilizzazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' alla corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative, enti ed associazioni agrarie su conferimento di prodotti agricoli e zootecnici, sono effettuati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza manifestata dal richiedente. I prestiti concessi mediante apertura di conto corrente agrario dovranno avere scadenza non superiore a mesi 12 e saranno assistiti dai privilegi legali e convenzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dagli articoli 1842 e seguenti del codice civile, con estensione di ogni agevolazione tributaria attinente al credito agrario.

Testo in vigore dal 16 luglio 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-07-01;403~art11 · fonte del testo

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