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Entro venti giorni dall'eseguito sorteggio delle cartelle ed obbligazioni, gli Istituti di credito fondiario edilizio ed agrario di miglioramento sono tenuti alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei numeri dei titoli estratti. Entro lo stesso termine gli Istituti anzidetti debbono provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri dei titoli estratti precedentemente, che non siano stati presentati per il rimborso. Tale pubblicazione sostituisce quella di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754. Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754, in quanto compatibili con la presente legge.

Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art7 · fonte del testo

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