Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1955 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000 e 2000 di esse.

Testo in vigore dal 2 settembre 1955 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1949 al 2 settembre 1955. 3 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472aggiunto: , e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni aggiunto: fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di tolto: duecento o quattrocento aggiunto: 200, 400, 1000 e 2000 di esse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art2 · fonte del testo

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