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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]((E' data facolta' al ministro della guerra di richiamare dal congedo ufficiali di qualsiasi arma o corpo, categoria e grado fino a quello di maggiore incluso, per coprire i posti di consegnatario di magazzino presso i corpi di truppa: legioni carabinieri, reggimenti di fanteria, alpini (compresi anche i magazzini di mobilitazione dei battaglioni), bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio, nonche' per altri servizi contabili)).
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1908.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Casana.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 20 novembre 1914 al 16 dicembre 2009
