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[1]I Comuni proprietari di teatri, nei quali esistano palchi, loggie, barcaccie e simili di proprieta' privata o comunque in uso di privati, sono autorizzati ad applicare ai palchisti; in favore delle imprese, un contributo per ogni spettacolo, sia che detti palchi, loggie, barcaccie e simili vengano o no occupati dal proprietario o utente, ovvero siano noleggiati o restino vuoti.

[2]Il contributo e' commisurato al settantacinque per cento dei prezzi fissati dall'impresa pei palchi destinati alla vendita, a norma del secondo e terzo comma dell'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; ed e' soggetto al diritto erariale, ai sensi degli articoli 1 e 12 di detto decreto.

[3]I palchisti possono esimersi dal pagamento dell'anzidetto contributo mediante cessione dell'uso del palco, loggia, barcaccia e simili all'impresa per la durata del corso degli spettacoli.

Testo in vigore dal 20 luglio 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1587~art1 · fonte del testo

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