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[1]I Comuni proprietari di teatri, nei quali esistano palchi, loggie, barcaccie e simili di proprieta' privata o comunque in uso di privati, sono autorizzati ad applicare ai palchisti; in favore delle imprese, un contributo per ogni spettacolo, sia che detti palchi, loggie, barcaccie e simili vengano o no occupati dal proprietario o utente, ovvero siano noleggiati o restino vuoti.
[2]Il contributo e' commisurato al settantacinque per cento dei prezzi fissati dall'impresa pei palchi destinati alla vendita, a norma del secondo e terzo comma dell'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; ed e' soggetto al diritto erariale, ai sensi degli articoli 1 e 12 di detto decreto.
[3]I palchisti possono esimersi dal pagamento dell'anzidetto contributo mediante cessione dell'uso del palco, loggia, barcaccia e simili all'impresa per la durata del corso degli spettacoli.
Testo in vigore dal 20 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
