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[1]- I marescialli maggiori che, in seguito a determinazione del comandante generale dell'Arma, conseguono la nomina a:

[2]comandante di sezione;

[3]capo scrivano presso gli Uffici del Comando generale dell'Arma o degli Ispettorati di zona;

[4]capo scrivano presso gli Uffici (Comando, Amministrazione Servizio) delle Legioni e delle Divisioni di Tripoli o Bengasi o presso gli Uffici della Scuola centrale (Comando, Amministrazione o Direzione studi dei corsi allievi sottufficiali);

[5]addetti alle compagnie comando;

[6]comandanti di plotone presso la Legione allievi carabinieri e presso la Scuola centrale;

[7]possono rimanere nelle rispettive cariche, nei limiti dei 2000 posti fissati complessivamente come organico, fino al compimento del 35° anno di servizio, rinunziando al passaggio nel ruolo sedentario.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 2 giugno 1936 - Anno XIV

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]MUSSOLINI - DI REVEL

[12]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 19 febbraio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-06-02;1225~art7 · fonte del testo

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