Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1936 al 9 ottobre 2010. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: - I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali sottoposti a procedimento penale senza essere detenuti, possono essere sospesi dal servizio e inviati in licenza in aspettazione del giudizio.
tolto: Il tempo passato in licenza non e' computato nella ferma o rafferma qualora il giudizio sia seguito da condanna passata in giudicato.
tolto: Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e' adottato dal Comando generale dell'Arma, su proposta delle autorita' gerarchiche.
tolto: I militari sospesi percepiscono gli assegni ridotti alla meta' con esclusione del supplemento di servizio attivo, dell'indennita' militare o dell'indennita' di alloggio e indipendentemente da quanto e' disposto per la eventuale interruzione della rafferma in corso e sospensione del pagamento della relativa indennita'.
tolto: Nel caso di assoluzione essi hanno diritto alla parte di assegni e supplementi non percepiti, tranne l'indennita' di alloggio, indipendentemente da quanto e' disposto per la eventuale interruzione della rafferma in corso e del pagamento della relativa indennita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1936-06-02;1225~art5 · fonte del testo
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