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[1]E' data facolta' al Governo del Re di provvedere, con decreto Reale, alla unificazione dei ruoli organici delle carriere tecniche del Ministero di agricoltura, industria e commercio, compresi i posti e gli Ispettorati creati dalla presente legge e di determinare le condizioni di carriera nel ruolo unico in relazione ai bisogni dei vari servizi tecnici.

[2]Gli ispettori dell'industria e dell'insegnamento professionale, secondo la tabella stabilita con R. decreto 19 marzo 1908, n. 185, formano un ruolo unico, assumendo il titolo e le funzioni d'ispettori dell'insegnamento industriale e commerciale.

[3]Uno degli ispettori di prima nomina ha residenza in uno dei capoluoghi delle tre provincie di Calabria.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 2 luglio 1908.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]COCCO-ORTU. CARCANO.

[8]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo in vigore dal 10 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-02;353~art4 · fonte del testo

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