Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ai ruoli organici delle carriere tecniche dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, dell'industria e del commercio sono aggiunti i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge, la quale avra' effetto col 1° luglio 1908.
[2]Fatta eccezione per i due posti di ispettore generale, tutti gli altri posti indicati nella tabella predetta saranno conferiti per concorso colle norme che verranno stabilite per decreto Reale in esecuzione della presente legge.
[3]L'aumento di L. 1000 allo stipendio assegnato agli ispettori generali rispetto a quello presentemente annesso ai posti di tal grado, sara' concesso per meta' a partire dal 1° luglio 1908 e per intero dal 1° luglio 1909.
Testo in vigore dal 10 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
