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[1]Per decreto reale, promosso dal ministro del tesoro, saranno stabilite le norme per l'emissione del nuovo titolo di debito redimibile 3 per cento netto, per l'ammortizzazione del debito stesso mediante sorteggio, e per la sua pagabilita' all'estero.
[2]Con lo stesso decreto reale saranno stabilite le discipline per l'applicazione delle disposizioni contenute nel capoverso dei precedenti articoli 3 e 4 della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 15 maggio 1910.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
