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[1]Alle rendite 3.50 redimibili, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, ed alle rendite 3 per cento redimibili, di cui alla presente legge, sono applicabili le agevolezze fiscali concesse col decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621, per le operazioni di tramutamento al nome, di traslazione ed altre ivi specificate.

[2]Sui titoli da lire 100, da emettersi per i summultipli delle obbligazioni da lire 500 del debito redimibile 3 per cento, considerato dalla presente legge, sara' dovuta la tassa di bollo speciale di centesimi dieci.

Testo in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-05-15;228~art5 · fonte del testo

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