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[1]La somma di 150 milioni di cui all'art. 2, potra' essere ecceduta o, salvo conguaglio, fra due esercizi consecutivi o quando favorevoli condizioni di mercato rendano conveniente, per il tesoro, di anticipare in parte o tutta l'emissione dell'anno successivo.
[2]Ove il ministro del tesoro ritenga conveniente di valersi, ad un tempo, dell'emissione dei titoli di rendita redimibili 3.50 per cento netto, creati con la legge sopra citata del 24 dicembre 1908, e di quelli 3 per cento che saranno creati per virtu' della presente legge, l'emissione complessiva dei due titoli per provvedere ai pagamenti considerati dall'art. 3 della stessa legge del 1908, dovra' essere contenuta nel limite determinato dal primo comma del precedente articolo.
Testo in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
