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[1]Il ministro del tesoro potra' valersi del nuovo titolo redimibile 3 per cento, creato con la presente legge, per provvedere ai pagamenti considerati dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, e dall'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372.

[2]Lo stesso ministro e' autorizzato a valersi eventualmente del nuovo titolo anche per le operazioni considerate dagli articoli 4 e 5 della predetta legga a parita' di rendita netta col titolo 3.50 per cento netto redimibile, al quale si riferiscono i due citati articoli.

Testo in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-05-15;228~art3 · fonte del testo

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