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[2]Lo stesso ministro e' autorizzato a valersi eventualmente del nuovo titolo anche per le operazioni considerate dagli articoli 4 e 5 della predetta legga a parita' di rendita netta col titolo 3.50 per cento netto redimibile, al quale si riferiscono i due citati articoli.
Testo in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
