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[1]La rendita redimibile da emettersi in conformita' dell'articolo precedente, sara' iscritta nel Gran Libro del debito pubblico per categorie, ciascuna del valore capitale nominale di 175 milioni. L'emissione per ciascun esercizio finanziario non potra' eccedere il valore capitale occorrente per ricavare la somma di L. 150 milioni.

[2]Ciascuna categoria sara' composta di titoli unitari del valore capitale di L. 500, con facolta' al ministro del tesoro di emettere titoli summultipli da L. 100, e titoli multipli, che potranno essere da L. 2500, 5000, 10,000 e 20,000.

[3]Sono estese a questa nuova rendita tutte le disposizioni di legge che regolano il Gran Libro del debito pubblico dello Stato, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Testo in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-05-15;228~art2 · fonte del testo

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