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[1]Agli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, e' autorizzata la creazione di un nuovo titolo redimibile fruttante l'interesse annuo di L. 3 per cento netto, esente da ogni imposta presente e futura.

[2]L'interesse sara' pagato in rate semestrali posticipate, scadenti il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno; e l'ammortizzazione avra' luogo nel periodo di cinquant'anni.

Testo in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-05-15;228~art1 · fonte del testo

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