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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Ai fini della periodica determinazione del prezzo del gas, prevista dalle decisioni della Commissione centrale di cui ai Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 746, e 6 aprile 1928, n. 743, la disposizione dell'art. 4, lettera e), del primo dei richiamati decreti non e' applicabile ai capitali investiti nell'industria posteriormente all'entrata in vigore della presente legge. A tali capitali sara' attribuito un interesse in misura adeguata alle condizioni del mercato finanziario e comunque non superiore al tasso corrente per gli investimenti a lunga scadenza. Detta misura dovra' stabilirsi d'accordo tra Comune e concessionario o, in difetto di accordo, da un Comitato peritale nominato dal Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1932 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mussolini - Bottai - Mosconi - Rocco.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 10 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
