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[1]Le opere occorrenti per la costruzione ed il funzionamento degli stabilimenti, destinati alla distillazione delle roccie asfaltifere o bituminose, sono dichiarate di pubblica utilita'.
[2]Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio superiore delle miniere, potra' essere autorizzata l'espropriazione delle roccie asfaltifere bituminose occorrenti alla distillazione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Martelli - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 10 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
