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Indipendentemente dalla sovvenzione, che possa essere data ai sensi del R. decreto legge 9 luglio 1926, n. 1411, alle imprese che procedano alla distillazione delle roccie asfaltifere o bituminose e' concessa:
- a)l'esenzione dai dazi doganali per il macchinario, destinato alla distillazione, che non possa essere costruito dall'industria nazionale;
- b)l'esenzione dalle imposte e relative sovraimposte sui terreni che fanno parte integrante degli stabilimenti, destinati alla distillazione suddetta, per la durata di dieci anni dalla loro attivazione; l'esenzione per la stessa durata dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali propri dell'impresa.
Testo in vigore dal 10 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
