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Il Ministero dell'economia nazionale e' autorizzato a concedere contributi per il pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono con gli Istituti di credito per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti, nell'intento di procedere alla piu' razionale coltivazione delle miniere.
Testo in vigore dal 10 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
