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[1]Alla Camera agrumaria e' devoluta, come primo fondo e senza obbligo di rimborso, la somma di L. 200,000, da prelevarsi sulle somme stanziate nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in base alla legge 11 luglio 1904, n. 376.
[2]Con detta somma e col prodotto della tassa prevista dall'art. 11 la Camera agrumaria e' autorizzata a fare le anticipazioni sulle fedi di deposito dei derivati agrumari nei magazzini generali, salvo il disposto dell'articolo 12.
Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
