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[1]Alla Camera agrumaria e' devoluta, come primo fondo e senza obbligo di rimborso, la somma di L. 200,000, da prelevarsi sulle somme stanziate nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in base alla legge 11 luglio 1904, n. 376.

[2]Con detta somma e col prodotto della tassa prevista dall'art. 11 la Camera agrumaria e' autorizzata a fare le anticipazioni sulle fedi di deposito dei derivati agrumari nei magazzini generali, salvo il disposto dell'articolo 12.

Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-05;404~art6 · fonte del testo

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