Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque produce citrato di calcio o agro-cotto o fa commercio di questi prodotti puo' affidarne la vendita alla Camera agrumaria, depositando la merce nei magazzini della rispettiva sezione o in altro della Camera agrumaria o nei magazzini generali da questa autorizzati a ricevere la merce in consegna per suo conto.

[2]La vendita e' fatta dalla Camera per conto dei depositanti, secondo l'ordine di precedenza col quale la merce venne consegnata.

[3]Al principio di ogni esercizio annuale la Camera stabilisce la valutazione minima della merce per l'intera campagna; questa valutazione segna il prezzo minimo di vendita al disotto del quale la Camera non puo' cedere la merce.

[4]Il prezzo di vendita viene liquidato, a favore dei singoli depositanti, a periodi semestrali e in misura eguale per tutti, secondo le norme di conteggio che saranno determinate dal regolamento.

Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-05;404~art5 · fonte del testo

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