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[1]Chiunque produce citrato di calcio o agro-cotto o fa commercio di questi prodotti puo' affidarne la vendita alla Camera agrumaria, depositando la merce nei magazzini della rispettiva sezione o in altro della Camera agrumaria o nei magazzini generali da questa autorizzati a ricevere la merce in consegna per suo conto.
[2]La vendita e' fatta dalla Camera per conto dei depositanti, secondo l'ordine di precedenza col quale la merce venne consegnata.
[3]Al principio di ogni esercizio annuale la Camera stabilisce la valutazione minima della merce per l'intera campagna; questa valutazione segna il prezzo minimo di vendita al disotto del quale la Camera non puo' cedere la merce.
[4]Il prezzo di vendita viene liquidato, a favore dei singoli depositanti, a periodi semestrali e in misura eguale per tutti, secondo le norme di conteggio che saranno determinate dal regolamento.
Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
