Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]A partire dal quindicesimo giorno dopo la prima costituzione della Camera, il citrato di calcio e l'agro-cotto non saranno ammessi al trasporto sulle ferrovie, o all'imbarco nei porti del Regno se non sono accompagnati da certificato di analisi rilasciato dalla Camera agrumaria.

[2]E' fatta eccezione per le spedizioni dirette ai magazzini dipendenti dalla detta Camera, o fatte in vista del trasporto o concentramento dei prodotti in magazzini nei quali i prodotti stessi debbano rimanere in attesa della vendita per il consumo o per l'esportazione. In questi casi, la circolazione di detti prodotti dovra' effettuarsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento per assicurare il pagamento della tassa camerale di cui all'art. 11, quando siano venduti per consumo o esportazione.

Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-05;404~art4 · fonte del testo

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