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[1]L'ufficio di consigliere della Camera e' gratuito.
[2]La Camera nominera' un direttore per i servizi tecnici, un segretario e gli altri impiegati occorrenti per il suo funzionamento, nei limiti della pianta da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dal quale dovra' pure essere approvata la misura della retribuzione da corrispondere al detto personale.
Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
