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[1]Dal giorno in cui comincera' a funzionare la Camera agrumaria fino al 31 agosto 1909 il citrato di calcio e l'agro-cotto che saranno depositati presso la Camera stessa non godranno, quanto alla attribuzione ai rispettivi depositanti, della precedenza disposta dal comma secondo dell'art. 5; e il prodotto delle vendite sara' distribuito fra tutti i depositanti in proporzione dei rispettivi depositi.
[2]La prima liquidazione sara' fatta il 31 dicembre 1908. La seconda il 31 agosto 1909.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 5 luglio 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]F. COCCO-ORTU. CARCANO. LACAVA.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
