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Nel caso di soppressione della Camera agrumaria, il capitale accumulato nel periodo di suo funzionamento sara', con decreto Reale, proposto dal ministro d'agricoltura, udito il Consiglio dei ministri, devoluto a favore della produzione agrumaria, ed impiegato nel modo che sara' giudicato piu' utile e che sara' stabilito da apposita legge.
Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
