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Quando il fondo sociale della Camera agrumaria, di cui agli articoli 6 e 10, avra' raggiunto la cifra di un milione sugli ulteriori utili netti, la Camera prelevera' annualmente il 20 per cento per corrispondere sussidi d'invalidita' e di vecchiaia agli operai agrumarii. Le relative somme saranno versate semestralmente alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidita' e la vecchiaia degli operai, la quale amministrera' il relativo fondo secondo la convenzione che sara' stabilita fra la Cassa e la Camera agrumaria.
Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
