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[1]Entro due mesi dal giorno del suo insediamento, la Camera dovra' sottoporre, per l'approvazione, al ministro di agricoltura, industria e commercio il proprio regolamento di Amministrazione.
[2]Il regolamento determinera':
- a)le norme di amministrazione interna;
- b)i poteri e la responsabilita' del presidente e dei singoli amministratori;
- c)le norme per la nomina e la eventuale revocazione del direttore per i servizi tecnici, del segretario e degli altri impiegati;
- d)le norme di conteggio per la liquidazione definitiva del prezzo ricavato dai derivati agrumari consegnati per la vendita alla Camera; e quant'altro sia necessario per il piu' facile Conseguimento dei fini per i quali la Camera e' istituita.
[3]Il regolamento sara' approvato con decreto Reale su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio.
[4]Con lo stesso decreto Reale saranno stabilite le norme per la vigilanza governativa sull'amministrazione e il funzionamento della Camera e le penalita' per le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 4.
[5]Con decreto Reale sara' stabilito il giorno in cui la Camera agrumaria s'intende costituita agli effetti dell'art. 2.
[6]Tale giorno non potra' essere anteriore al 1° settembre 1908.
[7]Con lo stesso decreto sara' disciplinato il rapporto fra la funzione delle sezioni e quelle della Camera agrumaria.
Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
