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[1]Per accertate irregolarita' nell'amministrazione o per la inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 16 o per accertata impossibilita' di funzionare, la Camera agrumaria puo' essere sciolta con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.
[2]In caso di scioglimento, l'Amministrazione e' affidata ad un commissario governativo fino all'insediamento del nuovo Consiglio, per il quale sara' fissato il termine massimo di tre mesi.
Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
