Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sul citrato di calcio e sull'agro-cotto, per i quali sia richiesto il certificato di analisi per trasporto sulle ferrovie o per l'imbarco, ai sensi dell'art. 4, la Camera percepisce una tassa camerale il cui reddito e' destinato a sopperire alle spese di amministrazione ed alle altre dipendenti dalle disposizioni della presente legge ed alla costituzione del patrimonio della Camera.
[2]Per i prodotti non affidati alla Camera per la vendita, la tassa camerale e' liquidata e riscossa all'atto del certificato d'analisi, in base alla quantita' per la quale viene rilasciato il certificato stesso, e nella misura massima di L. 0.60 per quintale e per ogni percentuale in grammi di acido citrico, sommati insieme l'acido citrico libero e quello combinato.
[3]La tassa carnevale sui prodotti venduti dalla stessa Camera per conto dei rispettivi proprietari, e' riscossa mediante prelevamento del 2 per cento sul prezzo effettivo ricavato dalla vendita Nessun' altra somma potra' essere prelevata dal prezzo di vendita, intendendosi soddisfatti col detto prelevamento anche i diritti di magazzinaggio e le spese di analisi.
[4]La Camera puo' vendere anche all'interno. In questo caso non sara' dovuta dal compratore e ancorche' egli voglia esportare, al momento in cui gli si rilascia il certificato, la tassa prevista in quest'articolo, che s'intendera' compresa nel prezzo.
[5]Il certificato d'analisi deve essere, in ogni caso, rilasciato e vidimato in esenzione da diritti di bollo e da ogni altra spesa.
Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
