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[1]Alla vendita della merce di ciascun depositante la Camera paga in acconto la parte del prezzo che fu erogata nella anticipazione, completando cosi' il pagamento del prezzo minimo della valutazione annuale.
[2]La liquidazione del prezzo effettivo di vendita sara' fatta alla fine di ciascun semestre, cioe', al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, in base al ricavato netto effettivo delle vendite fatte durante il semestre.
Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
