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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'occupazione del suolo pubblico o privato, necessario per il collocamento di serbatoi di oli minerali o di lubrificanti o di distributori automatici di benzina o di carburanti in genere, consentita a termini del R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, e' considerata di pubblica utilita' agli effetti dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per tutta la durata della concessione.
[8]In caso di disaccordo sulla indennita' da corrispondersi al proprietario, il Ministro per l'economia nazionale o il prefetto determinano, provvisoriamente, l'indennita' medesima, ordinandone il deposito.
[9]Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'occupazione di aree di pertinenza dello Stato.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 6 dicembre 1928 - Anno VII
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Martelli - Rocco.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
