Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008. 190 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, il Ministero di agricoltura avra' facolta' di espropriare, per pubblica utilita', previa offerta di un'indennita' da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti, i terreni di cui all'articolo precedente che siano ritenuti adatti alla costituzione di centri di colonizzazione o borgate rurali.
tolto: Avvenuto l'anzidetto deposito, il Ministero d'agricoltura fara' redigere lo stato di consistenza dei terreni, e potra' quindi ordinare l'occupazione immediata di questi.
tolto: Qualora gl'interessati non accettino l'indennita' come sopra depositata, si procedera' alla determinazione del prezzo colle norme fissate dall'art. 13 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, fermo, intanto, il possesso dei fondi presso l'autorita' espropriante.
tolto: All'intento di cui nel precedente articolo, il Ministero anzidetto fara' uso dei fondi di cui all'art. 27 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647.
tolto: I terreni espropriandi, in virtu' dell'articolo precedente, saranno, a cura del Ministero di agricoltura, venduti a licitazione o a trattativa privata, sulla base del prezzo d'espropriazione, coll'obbligo di costituirvi centri di colonizzazione o borgate rurali, secondo i piani che saranno stabiliti dal Ministero stesso, udita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art4 · fonte del testo
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