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[1]All'art. 3 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, e' sostituito il seguente:
[2]«In corrispondenza al capitolo del bilancio dell'entrata indicato al precedente articolo sara' istituito un altro capitolo nel bilancio della spesa dello stesso Ministero per il pagamento al personale degli uffici distrettuali delle imposte:
- a)di lire tre per ogni voltura catastale effettivamente eseguita, calcolata coi criteri della legge 4 luglio 1897, numero 276;
- b)di lire una per la prima pagina e centesimi 25 per le successive dei certificati, copie (escluse quelle di mappa) ed estratti catastali che si rilasciano a pagamento;
- c)del terzo dei diritti liquidati in misura tripla dell'ordinaria sui certificati, copie (escluse quelle di mappa) ed estratti richiesti con urgenza».
Testo in vigore dal 25 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
