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[1]Per il rilascio da parte degli uffici distrettuali delle imposte di ogni copia, certificato od estratto al quale non siano applicabili i diritti stabiliti dal titolo II della tariffa annessa al decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e' dovuto un diritto fisso di lire una per la prima pagina e di centesimi 25 per le seguenti.
[2]Questo diritto viene, con le norme che saranno stabilite nel regolamento, riscosso dagli uffici predetti ed e' devoluto al personale degli uffici stessi.
[3]Ferme le esenzioni previste dal regolamento 24 marzo 1907, n. 237, continueranno inoltre ad essere rilasciati in esenzione da ogni diritto i certificati richiesti per conseguire l'esenzione da tasse scolastiche o l'assegnazione di borse di studio, i certificati per uso elettorale ed in genere i certificati per dimostrare lo stato economico del richiedente al fine di essere ammesso a fruire di opere di beneficenza.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
