Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327
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[1]((Con decreto Reale promosso dal Ministro del Tesoro, di concerto coi Ministri delle Finanze e dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno fissate le norme per disciplinare l'erogazione delle somme che lo Stato e gli Enti suindicati destineranno a compimento della detta opera, e per la vigilanza ed il controllo sia dell'esecuzione di quest'opera, sia della spesa relativa, e cio' anche con deroga delle vigenti disposizioni in materia.
[2]Lo stesso decreto provvedera' ai modi ed ai termini per compiere le espropriazioni in applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2539, e della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 7 luglio 1902.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]G. Zanardelli. Giolitti.
[7]Di Broglio. Carcano.
[8]Balenzano.
[9]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU)).
Testo in vigore dal 9 settembre 1902 al 30 giugno 2002
