Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327
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La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati a consentire alla Societa' pel risanamento, anticipazioni temporanee guarentite a norma di legge, fruttifere dell'interesse di 3,50 per cento sino a concorrenza di una somma complessiva non eccedente il valore realizzabile dei reliquati provenienti dall'esecuzione dell'opera pubblica e destinati a contribuire per 7 milioni al compimento dell'opera stessa.
Testo in vigore dal 21 luglio 1902 al 9 settembre 1902
